con la presente voglio mostrarvi un documento trovato Online dove dopo gli scontri tra i tifosi della Vigor Lamezia e della Vibonese avvenuti a Locri il 01/02/2004, perchè come ricordate fu giocata in campo neutro, la società sportiva A.C. Locri si è resa parte lesa e ha chiesto il risarcimento dei danni provocati alle due società, secondo voi come è andato a finire?? avranno pagato le due società oppure no?? leggete quest'articolo e commentate se volete.. graziee per l'attenzione
ps: ricordo a tutti che questo documento non l'ho inventato io, l'ho trovato nel web e lo condiviso con voi..
RECLAMO DELL’A.C. LOCRI AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO
PROPOSTO CONTRO LE SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA S.R.L. E U.S.
VIBONESE
CALCIO IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI IN OCCASIONE
DELLA GARA
VIBONESE/VIGOR LAMEZIA DELL’1.2.2004
(Delibera della Commissione Vertenze
Economiche – Com. Uff. n. 27/D dell’1.6.2006)
La Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.), nella seduta
del 31.5.2006, (Com. Uff. n.
27/D), ha respinto il reclamo proposto, in data 31.1.2006,
dalla A.C. Locri volto ad ottenere dalle
società Vigor Lamezia e U.S. Vibonese il risarcimento dei
danni arrecati dai tifosi delle stesse alle
strutture dello Stadio Comunale di Locri, nel quale le due
squadre avevano disputato un incontro in
data 1.2.2004.
La C.V.E. ha ritenuto che la società reclamante non avesse
fornito la prova della propria
legittimazione attiva.
In proposito la C.V.E. ha posto in rilievo: a) che
proprietario dello stadio, nel quale si era
svolto l'incontro, è il Comune di Locri; b) che, in tale
veste, prima del reclamo proposto dalla A.C.
Locri, il Comune si era rivolto alla Vigor Lamezia e alla
U.S. Vibonese per ottenere il risarcimento
dei danni; c) che la A.C. Locri non aveva dedotto alcunché
in ordine ai motivi per i quali la gara in
questione si era svolta presso lo Stadio di Locri e ad un
suo eventuale coinvolgimento
nell'organizzazione della manifestazione sportiva, che
comunque potesse darle titolo ad ottenere un
risarcimento.
La C.V.E. ha poi rilevato lo scarso valore probatorio della
fattura, per l'importo di €
22.050,00, prodotta, nel corso del giudizio, dalla A.C.
Locri, attestante il pagamento effettuato dalla
suddetta associazione sportiva alla Brico-Ferr di Glioti
Giuseppe, sia perché appariva singolare la
sua tardiva produzione, sia perché mancava la specificazione
delle somme con riferimento alle
singole riparazioni effettuate.
Contro la decisione della C.V.E. la A.C. Locri ha proposto
ricorso.
Le controparti non hanno svolto attività difensiva.
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In linea preliminare la ricorrente eccepisce che la C.V.E.
non avrebbe dovuto tenere conto
delle controdeduzioni della Vigor Lamezia perché non le
erano state notificate; l'omessa notifica
aveva comportato la violazione del principio del
contraddittorio.
L'eccezione è infondata.
A seguito del reclamo proposto dalla A.C. Locri la C.V.E.,
nella seduta del 5.4.2006, ha
emesso ordinanza del seguente tenore: «dispone che la l'A.C.
Locri fornisca chiarimenti e produca
documentazione, con memoria integrativa da inviare alla
Commissione ed alle controparti entro il
termine del 15.5.2006, sia in ordine alla propria
legittimazione attiva, sia in ordine alla riferibilità
degli asseriti danni a ciascuna delle due controparti, sia
infine alla misura dei danni medesimi,
questi ultimi da provarsi mediante produzione delle fatture
quietanzate dei pagamenti effettuati».
Alla memoria presentata dalla A.C. Locri, in esecuzione
dell'ordinanza, la Vigor Lamezia ha
replicato con una memoria, depositata prima della seduta
fissata per la discussione del reclamo, per
contestare la rilevanza dei documenti prodotti dalla A.C.
Locri e la permanente mancanza di prova
in ordine alla legittimazione di quest'ultima a chiedere il
risarcimento dei danni cagionati alle
strutture dello Stadio Comunale di Locri.
Il carattere meramente difensivo della memoria e la
considerazione che la stessa è rimasta
nei limiti degli argomenti del dibattito che erano stati
indicati con l'ordinanza della C.V.E., porta a
concludere che, a prescindere dalla conoscenza o meno di
essa da parte della A.S. Locri, nessuna
violazione del contraddittorio vi è stata, né violazione del
diritto di difesa.
Nel merito l'A.S. Locri, supplendo ad una propria lacuna
probatoria, produce solo in questa
fase copia della convenzione, del 20.8.2003, con la quale il
Comune le ha affidato la gestione e la
manutenzione dell'impianto sportivo del quale fa parte lo
stadio di calcio, rimasto danneggiato in
occasione della partita tra la U.S. Vibonese e la Vigor
Lamezia dell’ 1.2.2004. Assume quindi
che la sua legittimazione deriva dalla sua qualità di
gestore dell'impianto e critica sotto vari profili
la decisione della Commissione Vertenze Economiche.
Il ricorso è infondato.
In linea di principio, titolare del diritto al risarcimento
del danno è il proprietario del bene
danneggiato.
Il diritto al risarcimento del danno, come ormai
pacificamente affermato dalla
giurisprudenza, può spettare anche a colui il quale abbia la
disponibilità, anche di fatto, del bene e
dal danneggiamento di questo possa subire un danno al suo
patrimonio.
Nella specie è pacifico che la società ricorrente aveva la
disponibilità del bene per svolgervi
la propria attività agonistica, mentre non l'aveva per fare
svolgere attività ad altre società. Ciò
risulta dall'art. 4 della convenzione stipulata con il
Comune di Locri, nel quale si legge che «il
terreno di giuoco, la cui gestione e manutenzione è a carico
dell'A.C. Locri, sarà istituzionalmente
destinato alla disputa delle partite di calcio ufficiali
dell'A.C. Locri.
Ogni diverso utilizzo, da parte dell'A.C. Locri, dovrà
essere autorizzato preventivamente
dall'amministrazione comunale».
Proprio in applicazione di questo articolo, allorquando il
Comitato Interregionale dispose
che la gara Vibonese Calcio c. Vigor Lamezia dell’ 1.2.2004
si svolgesse presso lo stadio comunale
di Locri, acquisì l'autorizzazione del Sindaco del Comune di
Locri, il quale era l'unico che
disponesse di un potere sulla cose idoneo alla utilizzazione
del bene per un fine diverso dal quello
per il quale era stato concesso all'A.C. Locri.
Una prima conclusione si può trarre: l'A.C. Locri non aveva
la disponibilità del bene per
l'uso in relazione al quale si verificarono i danni; unico
soggetto ad avere la disponibilità del bene
era il proprietario Comune di Locri che, in tale veste,
autorizzò l'utilizzazione dell'impianto. Sotto il
profilo della disponibilità del bene legittimato è, quindi,
solo il Comune di Locri.
Ma la legittimazione dell'A.C. Locri non sussiste neppure
sotto il secondo dei profili sopra
indicati poiché non è provato che essa abbia subito un danno
per effetto del danneggiamento delle
strutture dello stadio.
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A quest'ultimo proposito è bene ricordare che il
risarcimento non è richiesto per il mancato
utilizzo dello stadio (nel qual caso vi sarebbe stata una
legittimazione della società Locri), ma
soltanto per i danni materiali cagionati all'impianto.
Alla riparazione di detti danni non era tenuta l'A.C. Locri,
la quale quindi non può vantare
alcuna legittimazione né diretta, né indiretta al
risarcimento.
Alla riparazione di detti danni era tenuto il Comune di Locri,
che si ricorda aveva
autorizzato l'uso del bene, in base al terzo paragrafo
dell'art. 6 della convenzione, il quale così
recita: «Sono altresì a carico del Comune quelle opere di
straordinaria manutenzione, ivi comprese
la sostituzione e la riparazione di parte degli impianti o
il ripristino di strutture degli impianti
medesimi, quando la necessità di un intervento in tal senso
non sia dovuta ad inottemperanza da
parte dell'A.C. Locri, alle operazioni di ordinaria
manutenzione o la causa che lo determini non sia
in relazione ad incuria, disattenzione, incompetenza della
società».
Il fatto che i danni siano stati riparati a cura e spese
dell'A.C. Locri (a prescindere dalla
questione relativa alla genericità della fattura prodotta)
non vale a trasferire in capo ad essa una
legittimazione al risarcimento che spetta nella specie al
proprietario del bene, in quanto unico
soggetto ad averne la disponibilità per l'uso in relazione
al quale si verificarono i fatti dannosi ed
unico soggetto che dal danneggiamento del bene risentiva un
danno perché oltretutto tenuto per
contratto alla riparazione dello stesso, ma semmai
costituisce titolo per richiedere al Comune di
Locri il rimborso delle somme al cui pagamento quello era
tenuto.
Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra
proposto dell’ A. C. Locri di
Locri (Reggio Calabria) e dispone incamerarsi la tassa
reclamo.