Queste le decisioni della Corte Federale d'Appello
riguardanti il processo calcioscommesse di secondo grado relativo al
filone legato alle gare Vigor Lamezia-Paganese del 12 aprile e Barletta-Vigor
Lamezia del 19 aprile 2015:
- il ricorso del Procuratore Federale avverso l’incongruità delle sanzioni inflitte a Arpaia Claudio (mesi 9 di inibizione ed € 40.000,00 di ammenda), Casapulla Salvatore (prosciolto), Maglia Fabrizio (mesi 9 di inibizione ed € 30.000,00 di ammenda) e alle società S.S. Barletta Calcio S.r.l. (punti 2 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16) e Vigor Lamezia S.r.l. (punti 5 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 ed € 25.000,00 di ammenda) è stato parzialmente accolto ed è stato disposto:
- nei confronti del sig. Arpaia Claudio la sanzione della inibizione per anni 5 e mesi 6 e l’ammenda per € 80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi dell’ art. 7, commi 1, 2 e 7, C.G.S.;
- nei confronti del sig. Maglia Fabrizio la sanzione dell’inibizione di anni 4 e mesi 6 e ammenda di € 80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2, e 7 C.G.S.;
- nei confronti della società Vigor Lamezia S.r.l. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte al proprio presidente munito di poteri di legale rappresentanza Sig. Arpaia e del proprio direttore sportivo Sig. Maglia dispone laretrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato per la Stagione Sportiva 2014/2015 con l’assegnazione al campionato di competenza per la Stagione Sportiva 2015/2016 e l’ammenda di € 30.000,00.
- Respinto l’appello della Procura Federale in relazione alle posizioni del sig.Casapulla e della società Barletta Calcio
- Respinto il ricorso della Vigor Lamezia.
- Respinto il ricorso del Sig. Fabio Di Lauro.
- Respinto il ricorso del Sig. Claudio Arpaia.
- Respinto il ricorso del Sig. Felice Bellini.
- Respinto il ricorso del Sig. Fabrizio Maglia.
- Accolto parzialmente il ricorso del Sig. Ninni Corda: ridotta la sanzione alla squalifica di anni 1 con l’ammenda di € 30.000,00
- Accolto parzialmente il ricorso dell'A.C.R. Messina S.R.L., avverso l’incongruità delle sanzioni inflitte alle società Vigor Lamezia S.r.l. e S.S. Barletta Calcio S.r.l, relativamente alla posizione della società Vigor Lamezia.
Fonte Articolo: Tutto Lega Pro